Pillole di condominio – Registrare un’assemblea condominiale

Si può registrare una assemblea in condominio? Stando a quanto stabilito dalla legge, si può registrare un’assemblea di condomino, dunque non è illegale.

La Corte di Cassazione ha, infatti, deciso che ogni eventuale registrazione non risulta illegale se ogni partecipante a una riunione di condominio accetta di essere registrato.

Ogni condomino può anche chiedere all’amministratore di registrare l’assemblea di condominio e l’amministratore può decidere in tal senso raccogliendo prima consenso unanime di tutti i partecipanti, quindi solo dei presenti alla riunione, senza considerare gli assenti.

Tuttavia non è possibile divulgare il contenuto della registrazione a terzi non presenti durante l’assemblea.

La legge permette, dunque, la possibilità di registrare un’assemblea di condominio ma non la sua divulgazione a terze persone. Se ciò dovesse accadere si incorrerebbe in reato.

Il diritto di registrare o videoregistrare un’assemblea di condominio non implica anche la facoltà di pubblicare il file o divulgarlo, magari tramite una chat o su Whatsapp. Chi lo fa incorre nel reato di «trattamento illecito di dati».

L’unico caso in cui è consentita la divulgazione di una registrazione  senza rischio di incorrere in alcun reato e sanzione è quello in cui sia approvato all’unanimità da tutti i presenti all’assemblea il consenso alla divulgazione dei contenuti della registrazione.

In ultima analisi, qualora la registrazione sia illegittima, non può essere utilizzata come prova di presunte irregolarità aventi luogo durante l’assemblea, e quindi per suffragare l’impugnazione delle delibere approvate. È quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza 13692 del 3 luglio 2018.

E per le assemblee a distanza? Leggi il nostro articolo dedicato alle assemblee di condominio in videoconferenza qui.

Pillole di condominio – Superbonus 110% per l’ascensore in condominio

Il 2021 è un anno positivo per il Superbonus in edilizia.

Tantissimi gli interventi richiesti, soprattutto usufruendo dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta: i numeri si aggirano intorno ai 37.000 dal 15 ottobre al 28 febbraio, per un controvalore di 500 milioni di euro, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate.

A dare una spinta decisiva alla fruizione dell’Ecobonus al 110% sono stati anche le novità in Legge di Bilancio 2021 e l’estensione ad un numero maggiore di immobili ed interventi, anche nei condomini.

Oltre alla maggioranza ridotta ad 1/3 per poter dare il via libera ai lavori, è ora consentito inserire tra i lavori trainanti l’istallazione di ascensori in condomini in cui vivono persone con oltre 65 anni o portatori di handicap.

Per fruire dell’agevolazione maggiorata, devono essere effettuati congiuntamente ai lavori ritenuti trainanti, anche uno de seguenti interventi:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • Lavori sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La Manovra 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 66, lettera d) ha previsto che rientrassero tra quelli trainati da tali tipologie di interventi, anche quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al DPR 917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Si tratta degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità i sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

La stessa Legge di Bilancio ha prorogato il Superbonus 110% al 30 giugno 2022 – ovvero fino alla fine del 2022 se sono stati effettuati i lavori per almeno il 60%, o al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari se il 60% dei lavori sia stata effettuata entro fine 2022 – e che si sta pensando di prorogarlo per tutti fino al 2023 con il Recovery Plan.