Pillole di condominio – Assicurazione condominiale, denuncia tempestiva e copertura del danno
Assicurazione condominiale, denuncia tempestiva e copertura del danno
È obbligatorio denunciare il sinistro all’assicurazione tempestivamente. In caso di ritardo, non necessariamente si perde l’indennizzo.
La cosiddetta polizza fabbricati è indubbiamente molto utile. In questo modo, infatti, il condominio è coperto per i danni provocati dai beni comuni a carico dei terzi.
Poiché in tale categoria rientrano anche i vari residenti nel fabbricato e visto che i sinistri sono molto frequenti, l’assicurazione è, praticamente, indispensabile.
Si è osservato, però, nell’esperienza comune che, soprattutto in presenza di indennizzi di una certa rilevanza, la compagnia assicuratrice è restia a riconoscere quanto, potenzialmente, dovuto e/o ad ammettere la propria responsabilità.
Ad esempio, nella vicenda esaminata dalla Corte di Appello di Palermo e culminata con la sentenza n. 1428 del 01 settembre 2021, l’eccezione sollevata dall’assicurazione ha riguardato la tempestività della denuncia.
È stato, infatti, sostenuto che il condominio non avesse puntualmente informato l’assicuratore di un sinistro avvenuto nel fabbricato. Per questa ragione, la compagnia ha negato ogni addebito.
Sono stati, pertanto necessari due gradi di giudizio per accertare la responsabilità del condominio, quantificare i danni verificatisi e stabilire se, in base alla polizza in essere, fosse possibile condannare l’assicurazione convenuta in giudizio, quale terzo chiamato in garanzia.
Veniamo, quindi, al caso concreto.
Assicurazione condominiale, denuncia tempestiva e copertura del danno: il caso concreto
In un edificio palermitano, provenienti dalla tubatura condominiale deputata al passaggio dell’acqua per il riscaldamento, delle infiltrazioni avevano provocato degli ingenti danni a carico di un appartamento di un condòmino.
La natura del pregiudizio, il tipo di intervento da realizzare e la quantificazione della somma necessaria al compimento della riparazione erano stati oggetto di una Ctu.
Al termine della stessa, accertata la responsabilità del condominio, quale custode del bene comune danneggiante, il Tribunale di Palermo aveva condannato l’ente al risarcimento del danno o, alternativamente, ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e a ripristinare l’appartamento rovinato.
La predetta decisione, però, aveva escluso ogni addebito alla compagnia assicuratrice del fabbricato. Secondo l’ufficio siciliano, questa non era tenuta ad indennizzare il condominio, visto che non era stata tempestivamente informata del sinistro, in violazione degli artt. 1913 e 1915 del codice civile. L’appello proposto dall’ente era diretto a capovolgere, anche, tale conclusione.
In particolare, l’appellante sosteneva e documentalmente dimostrava di essersi, prontamente, attivato per denunciare alla compagnia i fatti oggetto della controversia. Anche in sede di ricezione dell’atto di citazione, l’assicurazione era stata, puntualmente, avvisata.
Insomma, secondo il condominio, la sentenza di primo grado era stata superficiale, poiché il ritardo era stato marginale, non era stato determinato da alcuna colpa o dolo dell’assicurato e, comunque, la citata compagnia non aveva provato nulla in tal senso.
A quanto pare, la Corte di Appello di Palermo, almeno da questo punto di vista, ha dato ragione all’appellante, pur respingendo l’impugnazione per altri motivi.
Contratto di assicurazione e denuncia del sinistro: la normativa
Secondo il codice civile, in caso di sinistro, l’assicurato deve informare l’assicuratore entro tre giorni «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza (Art. 1913 cod. civ.)».
L’adempimento di questo obbligo è molto importante. Secondo la legge, infatti, qualora il contraente ometta, fraudolentemente o colposamente, di denunciare l’accaduto alla compagnia, questa può essere totalmente o parzialmente esonerata dal riconoscimento dell’indennizzo «L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 cod. civ.)».
Pertanto, ad esempio, in caso di infiltrazioni a danno di un appartamento privato in condominio, l’amministratore deve attivarsi, tempestivamente, per informare l’assicurazione.
Bisogna capire, però, se un semplice ritardo in tale avviso è sufficiente a determinare la perdita dell’indennizzo. A quanto pare, per la giurisprudenza sono necessari altri presupposti.
Sinistro e denuncia tardiva: si devono dimostrare dolo o colpa e pregiudizio sofferto
In caso di sinistro, come nell’ipotesi oggetto della sentenza in commento, può accadere che l’assicurazione sia informata dei fatti qualche tempo dopo i fatidici tre giorni stabiliti dalla legge. Ebbene, secondo la giurisprudenza, questo lieve ritardo non giustifica la perdita dell’indennizzo.
Troviamo conferma di queste affermazioni in quel passaggio della decisione della Corte di Appello di Palermo in cui si precisa che « affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.09.2019 n. 24210)».
È necessario, quindi, che il ritardo nella denuncia di sinistro sia caratterizzato da un intento fraudolento oppure colposo. In quest’ultimo caso è, altresì, indispensabile che l’assicuratore abbia subito un pregiudizio. Infine, sempre e comunque, la compagnia è onerata della prova di tali circostanze.