Pillole di condominio – Infortunio in condominio: chi paga

Chi paga gli infortuni in condominio?

Se una persona dovesse farsi male, cadendo dalle scale scivolose o inciampando nel gradino di un ascensore mal allineato con il pianerottolo, oppure mettendo il piede in una buca apertasi all’interno del cortile, a chi potrebbe chiedere il risarcimento dei danni?

Chiunque si infortuni a causa di uno dei beni di proprietà del condomino, ha diritto ad essere risarcito dal condominio stesso. Dunque, l’infortunio deve essere avvenuto su un’area condominiale come il pianerottolo, l’atrio, il giardino, il cortile, i garage, ecc.

Il risarcimento spetta ovviamente tanto ai condomini tanto ai terzi non proprietari che, per qualsiasi ragione, siano entrati all’interno delle aree comuni.

Ma non basta dimostrare di essere caduti e di essere stati trasportati al pronto soccorso. È necessario anche fornire la prova della causa della caduta e del fatto che i danni siano stati determinati da quello specifico evento. Si comprende pertanto il ruolo chiave che hanno, in tutto questo, i testimoni: solo la prova testimoniale può infatti consentire di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Se non c’è un terzo spettatore, testimone oculare, che possa riferire di aver visto l’infortunato farsi male proprio a causa di un’area di proprietà del condominio, difetterà la prova del “nesso di causalità” e, dunque, qualsiasi domanda di risarcimento sarà rigettata.

Ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è tenuto a risarcire tutti i danni che derivano da uno dei beni in sua custodia. Si tratta di una responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. A pagare, quindi, deve essere la compagine condominiale.

Il danneggiato dovrà quindi inviare una richiesta di risarcimento all’amministratore. L’amministratore, a sua volta, dovrà convocare l’assemblea per discutere dell’eventuale responsabilità del condominio.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del condominio, il danno sarà ripartito tra tutti i condomini secondo millesimi.

L’amministratore potrà provvedere a liquidare il danno attingendo dal conto corrente condominiale se vi è sufficiente attivo. Diversamente, dovrà riscuotere ulteriori quote da parte dei condomini.

Se non vi dovesse essere sufficiente disponibilità di cassa nel conto corrente e i condomini non dovessero provvedere a pagare le quote per far fronte al risarcimento, il danneggiato potrebbe agire contro il condominio con un atto di citazione innanzi al giudice. Si instaurerà una causa volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del danno e del diritto all’indennizzo. All’esito, il giudice condannerà il condominio a pagare il risarcimento.

Quando la responsabilità è anche dell’amministratore?

Quando il danno è stato prodotto a causa di un’insidia che a lui doveva essere nota. Egli infatti ha l’obbligo di provvedere a informare l’assemblea di ogni possibile fonte di pericolo, mettendo in sicurezza tutte le aree.

All’amministratore peraltro competono poteri straordinari in caso di urgenza: laddove vi sia il rischio di danno grave a terzi, egli deve provvedere a disporre i lavori di manutenzione anche senza convocare l’assemblea, sempre che sul conto ci sia denaro a sufficienza. In caso contrario, non potendo essere costretto ad usare denaro proprio, dovrà fare in modo – tramite avvisi e segnali – che i passanti non subiscano pregiudizi dall’area condominiale.

 

Pillole di condominio – La bacheca: cuore del condominio

La bacheca è il cuore del condominio ma attenzione al contenuto

La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca.

Questa teca di vetro, posta usualmente nell’androne del palazzo in un luogo bene visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio.

La decisione di istallare la bacheca spetta all’assemblea o, se previsto, dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore.

Una volta istallata, poi, è compito dell’amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione.

Anche se la bacheca condominiale è di norma gestita dall’amministratore, il suo utilizzo è libero e quindi consentito a ciascun condomino.

L’importante è che lo scopo attenga a interessi comuni (si pensi all’invito a non fumare nell’ascensore o a non lasciare gli escrementi di animali in cortile).

La bacheca, dunque, deve servire da organo di comunicazione di tutti i dati salienti della vita condominiale e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.

In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l’altro – entra in contatto con il condominio.

La privacy, tuttavia, impone il rispetto di alcune regole per quanto riguarda gli avvisi in bacheca condominiale.

La diffusione dei dati personali dei condomini può integrare un reato in capo all’amministratore o del responsabile dell’affissione.

Questo non perché non sia consentito, ai condomini stessi, conoscere le vicende della gestione comune (ad esempio, i nomi dei morosi) ma per via del fatto che terzi estranei (si pensi agli ospiti di uno dei condomini) potrebbero accedere nei locali comuni e venire a conoscenza di informazioni riservate.

Alcune pronunce della giurisprudenza consentono di farsi un’idea di cosa è consentito fare e cosa invece è vietato per quanto attiene agli avvisi in bacheca condominiale.

Comunicazioni pagamenti bollette condominiali in bacheca

La bacheca condominiale può contenere un generico avviso a regolarizzare le quote ordinarie o straordinarie, ma non può indicare i nomi di chi è in ritardo con i pagamenti.

È vero: ogni condomino ha il diritto di sapere i nomi dei morosi, essendo cointeressato alla gestione del bilancio comune. Ma queste informazioni non possono filtrare all’esterno, così come succederebbe se tali dati fossero affissi in un luogo accessibile a terzi quali potrebbero essere l’androne o le scale.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, l‘affissione nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra un’inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo all’obbligo di risarcire i danni in capo alla vittima.

Azioni giudiziarie e vertenze in bacheca condominiale

La bacheca condominiale non può contenere notizie in merito alle cause e alle vertenze legali in corso nei confronti dei condomini. Allo stesso modo, non è possibile informare pubblicamente di una querela sporta dall’amministratore nel caso in cui siano evidenti i dati del reo. Anche in questi casi, si tratterebbe di una illecita violazione della privacy.

Avvisi assemblea condominiale sulla bacheca condominiale

Come la giurisprudenza ha più volte evidenziato, l’amministratore non può comunicare la data per la riunione condominiale affiggendo l’avviso in bacheca. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente avvenire in uno dei modi indicati dal Codice che consentono la prova del ricevimento ossia raccomandata, Pec, fax o consegna a mano dell’avviso.

Avvisi nei confronti di un condomino

La bacheca può contenere avvisi a rispettare il regolamento o le norme di legge, ma non può indicare il nominativo del trasgressore. Si pensi, ad esempio, a un condomino che puntualmente parcheggia l’auto in modo da non consentire il passaggio ad altri: l’amministratore ben potrebbe riprendere il comportamento, invitando a desistere da ulteriori condotte illecite, ma non potrebbe indicare né la targa dell’auto, né altri elementi da cui si possa evincere l’identità del colpevole (ad esempio, sarebbe illegittima una formula di questo tipo «Si invita il condomino del terzo piano a parcheggiare l’auto in corrispondenza delle linee disegnate sull’asfalto»).

 

Pillole di condominio – Le regole per le assemblee condominiali a distanza

Video assemblea

Le regole per le assemblee condominiali a distanza, a causa del coronavirus, sono state riviste più volte. Le procedure non sono semplici e, a quanto pare, questa innovazione non ha attecchito più di tanto. Vediamo di riepilogare le regole che resteranno in vigore anche ad epidemia finita:

– I condomini possono, anche se non è previsto dal regolamento condominiale, deliberare a maggioranza che le assemblee si tengano in videoconferenza. In questo caso nell’avviso di convocazione deve essere indicata la piattaforma utilizzata e l’orario fissato per il collegamento.

– Il verbale della seduta è trasmesso ai condomini con le stesse formalità previste per la convocazione dell’assemblea.

– Presidente e segretario sono nominati dagli intervenuti in videoconferenza.

– Le deleghe devono essere fatte pervenire al segretario e da questi allegate al verbale. Devono essere scritte, quindi possono essere inviate per email, sms, WhatsApp oppure conferite al delegato che le esibisce all’inizio dell’assemblea (molte piattaforme consentono l‘invio o la visione ai partecipanti di documenti).

Se il collegamento s’interrompe nei confronti di un condomino, e il voto che questi non ha potuto esprimere era determinante ai fini della validità dell’eventuale delibera adottata, questa è annullabile. La possibilità di tenere assemblee in videoconferenza può essere introdotta nel regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi.

PILLOLE DI CONDOMINIO – Che cos’è un condominio parziale?

Il codice civile non offre una precisa definizione di Condominio parziale. La corretta connotazione si evince pertanto da modelli interpretativi. Tale figura ricorre “ex lege” tutte le volte in cui un bene (ad esempio scale, ascensore, tetto et similia) risulti, in ragione delle sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e godimento di una parte soltanto dell’edificio.

La norma principale che consente di configurare la fattispecie del condominio parziale è, senza dubbio, l’art. 1123, 3° comma c.c. rubricata “ripartizione delle spese”. Essa stabilisce espressamente:

“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Il condominio parziale viene a configurarsi come una sottospecie di condominio, che non ha una propria autonomia verso l’esterno nell’ambito del più vasto ambito della compagine complessivamente considerata nei rapporti coi terzi.

Da qui deriva che il condominio parziale non sta al condominio generale come il condominio sta al supercondominio.

Condominio parziale e condominio, salvo scioglimento, infatti, sono un’unica figura giuridica.

Si ponga il caso in cui da un impianto assoggettato al regime di condominio parziale, derivino infiltrazioni e danni in una proprietà esclusiva.

Ebbene, ove il proprietario danneggiato voglia convenire in giudizio il Condominio, ovviamente dovrà ricorrere alla autorità munita di competenza ed avrà come controparte l’intero Condominio, in persona dell’amministratore e legale rappresentante.

Sarà onere di quest’ultimo, in caso di soccombenza della compagine in giudizio andare successivamente a ripartire le spese “per verticale” coinvolgendo solo i proprietari delle unità immobiliari di cui al condominio parziale.

Procedendo, la figura del condominio parziale è di fondamentale importanza nell’ambito della gestione della compagine in relazione a imputazione di spese, competenze ad assumere le decisioni e responsabilità connesse alla custodia dei beni.

Per comprendere al meglio la portata del fenomeno si faccia riferimento a quei casi, molto ricorrenti nella pratica, di edifici che, pur essendo composti da un unico corpo di fabbrica, hanno più portoni e di conseguenza, più scale, più ascensori e magari anche più impianti di riscaldamento ecc.

Le conseguenze di ciò si riflettono nella gestione del fabbricato, nella ripartizione delle spese e consistono nel fatto che ogni atto ed ogni attività di amministrazione e/o di utilizzazione devono essere compiuti all’interno del condominio parziale, escludendo dai partecipanti quelli che sono proprietari di immobili che non godono di quel servizio o impianto, non ricevendo dallo stesso alcuna utilità.

Ogni condomino paga le spese solamente in relazione ai beni dei quali usufruisce.

Per esempio, se Caio possiede un’unità immobiliare ubicata nella scala “A” a lui spetterà l’onere di contribuire ai costi spese per l’ascensore, per la luce, ecc. solo con riferimento alla scala che abita. Nulla sarà dovuto rispetto alle medesime spese che riguardano la scala “B”. Ciò vale, naturalmente, anche per coloro che abitano le altre scale.

Circa la questione delle assemblee bisogna tenere presente il disposto novellato di cui all’art. 1136 c.c., rubricato “costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”.

La predetta norma, al penultimo comma, espressamente dispone: “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.

La circostanza che l’impianto codicistico pre-riforma poneva riferimento esclusivamente alla convocazione dei “condomini”, e che oggi, invece, reca la dicitura “aventi diritto”, è argomento a favore della tesi – assolutamente prevalente – che riconosce cittadinanza alle assemblee del “condominio parziale”.

Si versa in tali ipotesi, quando ad esempio vi è un impianto comune ad una sola “verticale” e, ancorchè gli impianti siano considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., l’effettivo utilizzo di una sola parte dei condomini di tutto il fabbricato rende necessario che siano solo gli stessi ad essere convocati e decidere su eventuali lavori di manutenzione a farsi.

Come già affermato, quando occorra decidere in merito a cose che sono utilizzate solo da una parte dei condomini solo costoro sono invitati a partecipare all’assemblea (ordinaria o straordinaria); potendo quindi di fatto votare in merito.

La disciplina sarà la stessa di cui a svolgimento assemblea del Condominio in generale.

Da queste considerazioni è possibile tirar fuori la seguente definizione: il condominio parziale è quel genere di condominio in cui affianco a beni che sono comuni tra tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari, ve ne sono degli altri che, per la particolare conformazione dello stabile, devono essere considerati solo di alcuni.

PILLOLE DI CONDOMINIO – Superbonus: le novità dell’Agenzia dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, negli ultimi giorni del 2020, ha pubblicato la maxi-circolare n° 30 del 22/12/2020, dedicata al Superbonus del 110%, rispondendo ai vari quesiti che sono stati posti da associazioni di categoria, professionisti e CAF per chiarimenti e specificazioni.

Una sorta di opera di sintesi e raccolta delle risposte ad interpello, FAQ e domande poste nel corso di questi mesi.

Un documento di 83 pagine che aggiorna e illustra, innanzitutto, le modifiche introdotte dal D.L. n°104/2020 (il c.d. decreto Agosto) sulla detrazione delle spese per interventi che rientrano nel Superbonus al 110% (lavori di efficienza energetica, lavori antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici).

Vediamo assieme alcuni punti trattati dalla circolare:

Onlus, OdV, ApS, IACP

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono accedere al Superbonus senza paletti sulla tipologia di immobile: l’agevolazione spetta sempre, senza vincolo catastale o di destinazione d’uso, e senza il limite delle due unità. Niente split payment sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi per interventi agevolati con Superbonus ed eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) che scelgono lo sconto in fattura invece della detrazione.

Accesso autonomo

Un’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, quando:

all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli) non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Interventi trainanti e trainati

Possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono accedere all’Ecobonus 110% anche se l’intervento non interessa l’edificio residenziale principale, purché sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti del decreto Rilancio. L’installazione di impianti fotovoltaici può altresì essere agevolata anche se effettuata sulle pertinenze di edifici o unità immobiliari.

Infine, nella circolare si analizza il caso degli interventi di isolamento termico di superfici opache dell’edificio: le spese sono agevolabili anche se i lavori riguardano un solo edificio tra quelli che costituiscono il condominio, purché nel rispetto del superamento del 25% della superficie lorda di tale edificio e del miglioramento di due classi energetiche.

Detraibilità del compenso dell’amministratore

L’AdE riprende quanto già detto in relazione alle altre detrazioni fiscali affermando che «la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus.

Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio».

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

 

Fonte: Agenzia delle entrate

Pillole di condominio – Videosorveglianza: le FAQ del Garante privacy

Le regole per installare telecamere

Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere? In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le FAQ messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/

 

Assemblee condominiali e Covid19

Nell’attesa di decisioni ufficiali, raccogliamo orientamenti!

 

Intanto il Governo, nella risposta 1 alle FAQ sul Coronavirus (sezione riunioni), ha precisato che le riunioni condominiali si possono svolgere con modalità a distanza, “assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”.

http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/dalle-associazioni/2020-04-25/il-mise-assemblee-solo-distanza-ma-vanno-valutate-modalita-telematiche-011913.php?uuid=ADFs9dM&fbclid=IwAR0oF9Gp2KoLlAIUBSav6I73oZ-uiNdb7KzHOCV1e_CWtdYDQU9vvu3H0VU

Covid19 in condominio

Riceviamo diverse richieste relative al comportamento che deve assumere l’amministratore in caso di contagio da parte di uno dei propri condomini.

A rinforzare la nostra tesi che l’amministratore non può fare nulla, se non la sanificazione delle parti comuni, vi rimetto un articolo del Sole 24 ore.

Covid 19 in condominio. Quali informazioni l’amministratore può dare e a chi _ _ Quotidiano del Condominio – Il Sole 24 Ore