Pillole di condominio: Bonus facciate
Bonus facciate: Cos’è?
Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
A chi spetta?
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Quindi ne possono beneficiare diritto sia i proprietari, nudi proprietari, usufruttuari che i locatari o comodatari residenti e non residenti in Italia.
Ne possono usufruire sia persone fisiche che imprese. E’ valido anche per chi possiede l’immobile ma non ha reddito o IRPEF accedendo all’agevolazione grazie alla possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Che tipo di intervento?
L’agevolazione comprende tutti gli interventi di recupero e restauro che devono necessariamente riguardare edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Nello specifico si può trattare di lavori di consolidamento e rinnovamento, pulitura e tinteggiatura. Sono compresi anche i balconi, i fregi, gli ornamenti, i parapetti, i cornicioni.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Quali sono gli interventi ammissibili:
– pulitura e tinteggiatura esterna delle superfici opache verticali;
– interventi su balconi, ornamenti, fregi. Compreso il rifacimento della pavimentazione e il rinnovo dei parapetti;
– interventi sulla facciata che interessano dal punto di vista termico o su una superficie di intonaco superiore al 10% della totale disperdente lorda. È quindi possibile realizzare il cappotto o ripristinare una certa superficie di intonaco accedendo al 90%, ma rispettando determinati indici;
– interventi sulle lattonerie e sulle parti impiantistiche da sistemare per il decoro urbano (limitatamente a quelle insistenti sulle parti opache delle facciate).
Per quali spese?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Sono incluse nell’agevolazione anche le spese correlate per le pratiche urbanistiche, spese professionali, ponteggi, IVA, bolli. Non ci sono massimali di spesa e di detrazione ma grazie all’articolo 121 del Decreto Rilancio è possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Le spese vanno pagate con bonifico parlante. Utilizzando le causali già predisposte per la ristrutturazione edilizia e per l’efficientamento energetico.