Pillole di condominio: Casa vacanze
L’AFFITTO BREVE
L’attività di casa vacanza consiste nella locazione turistica sporadica di immobili arredati, siano essi appartamenti, case, ville, per più periodi all’anno non superiori a tre mesi.
Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di proprietari di seconde e terze case ha scelto di mettere a reddito il proprio immobile sfruttando la formula dell’affitto breve.
Una tipologia di locazione vantaggiosa, perché permette di massimizzare i profitti modulando i prezzi in base alle richieste stagionali e consente di godere, entro certi limiti, di una tassazione agevolata.
Quando si tratta di ville e case indipendenti non ci sono problemi.
Ma se invece l’immobile si trova in un condominio possono sorgere questioni difficili da districare.
CASA VACANZE IN CONDOMINIO
Molto spesso, infatti, i condòmini si preoccupano per il via vai di estranei all’interno dell’edificio.
E nascono situazioni di disagio legate, ad esempio, agli errori nella raccolta dei rifiuti da differenziare o ai rumori notturni.
Così chi abita in uno stabile dove si svolge attività di casa vacanze si appella al regolamento condominiale, per cercare di impedire ai proprietari di seconde e terze case di sfruttare l’affitto breve in condominio.
Affitto breve in condominio: il regolamento può vietarlo?
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Quando scatta la lite tra condòmini il punto è sempre lo stesso: l’affitto breve in condominio è consentito oppure vietato?
Dipende dal regolamento condominiale e dalla sua interpretazione.
Stessa cosa vale anche per l’attività di Bed & Breakfast.
Capire fin dove arriva la libertà del proprietario nel disporre del proprio bene non è sempre facile.
In mancanza di uno specifico divieto posto dal regolamento condominiale contrattuale, l’attività di casa vacanze può essere praticata in ambito condominiale senza preventiva approvazione dell’assemblea.
Qualora vi sia un divieto contenuto nel regolamento contrattuale le clausole restrittive della proprietà esclusiva dei condòmini devono essere formulate in modo espresso o non equivoco.
Fondamentale per non lasciare alcun margine di incertezza sul loro contenuto e sulla loro portata.
Per quanto riguarda l’attività di Bed & Breakfast, molti condòmini si appellano al fatto che si possa paragonare a quella alberghiera.
Quindi la considerano illecita se nel regolamento c’è scritto, appunto, che non si può svolgere nello stabile attività alberghiera.
Quando i regolamenti sono poco chiari possono essere portati in contenzioso di fronte a un giudice.
Ed è proprio il punto di vista del giudice che fa la differenza.