Pillole di condominio – L’articolo 1102 c.c.
Decidere di avviare azioni legali nei confronti di un altro condomino che ha apportato una modifica alle parti comuni non è sempre la scelta più giusta.
Bisogna prima effettuare un’attenta valutazione dei costi e dei rischi al fine di proseguire con maggior cognizione.
Discrezionalità del magistrato
Le norme condominiali sono soggette all’interpretazione dei giuristi e un principio affermato dal codice civile può essere letto in modi totalmente differenti.
Tale discrezionalità emerge ancora di più quando affrontiamo tematiche quali la “violazione del decoro architettonico” o quando il giudicante si trova di fronte a soluzioni architettoniche peculiari le quali rendono indubbiamente più difficile la ripartizione di una spesa.
Ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c.
L’articolo 1102 c.c. prevede la possibilità per ogni condomino di utilizzare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Ritengo che nel corso degli ultimi quindici anni le maglie dell’art. 1102 c.c. si siano allargate fino a ritenere lecite modifiche che prima non erano considerate tali.
Ad esempio, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il singolo condominio possa:
-apporre una canna fumaria sulla facciata,
-trasformare una finestra in porta finestra,
-realizzare una piccola terrazza a tasca,
-realizzare un’apertura sulla pubblica via (…).
Ovviamente tali opere sono soggette a tutti i vincoli previsti dalla legge (1120 c.c. e 1102 c.c.) e ogni caso è oggetto di valutazione specifica.