Articoli

PILLOLE DI CONDOMINIO: PARCHEGGIO IN CONDOMINIO

È possibile assegnare a un condomino un posto auto in più nel parcheggio del condominio?

Gli spazi comuni nei condomini non sempre sono sufficienti per consentire a tutti di parcheggiare le proprie automobili.
Ciò può creare problemi di convivenza tra i condomini, poiché ognuno ha il diritto di utilizzare le aree comuni destinate al parcheggio.

La Corte di Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 14019/2023, si è occupata del problema della condivisione degli spazi condominiali da utilizzare per parcheggiare le auto dei condomini.
Secondo la legge (art. 1102 del c.c.), ogni comproprietario può liberamente utilizzare gli spazi comuni destinati al parcheggio, a patto che non sia modificata la loro destinazione d’uso.

Però, cosa succede se lo spazio condominiale non è sufficiente per parcheggiare le autovetture di tutti i condomini?
E, soprattutto, se il cortile del condominio ha spazi in più inutilizzati, è possibile il loro uso da parte di uno solo dei condomini per il parcheggio della seconda automobile?

Secondo la Cassazione, è il condominio che decide, di volta in volta, le modalità di utilizzo degli spazi comuni attraverso il regolamento condominiale.

È necessaria l’unanimità o la maggioranza nella votazione?

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, fa un po’ di chiarezza sulla questione.
In particolare, se lo spazio condominiale è insufficiente per tutte le autovetture, secondo la Corte i condomini possono stabilire attraverso regolamento diverse modalità di utilizzo dell’area comune in base a turni, ad esempio a cadenza mensile o di quindici giorni.

In tal caso, per la votazione del regolamento condominiale basta la sola maggioranza di tutti i partecipanti al condominio, non occorrendo la loro unanimità.
Ciò in quanto nel regolamento è semplicemente regolato l’uso della parte in comune da parte di tutti, e non il suo affidamento esclusivo ad uno solo dei condomini.

Invece, se il regolamento condominiale prevede la possibilità di destinare una parte dello spazio comune ad uno solo dei condomini, secondo la Cassazione deve essere approvato all’unanimità.
Infatti, in questo secondo caso, il regolamento concederebbe l’uso esclusivo dell’area a uno solo dei condomini, togliendo la possibilità agli altri di utilizzare il medesimo spazio.

Sempre nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha affermato che è possibile attribuire a un solo condomino l’eventuale posto auto in più nel cortile condominiale, anche a pagamento.Infatti, se previsto dal regolamento condominiale, secondo la giurisprudenza più recente è possibile predisporre posti auto in più a pagamento nel cortile condominiale, ovviamente se c’è spazio in più da utilizzare.

 

Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/parcheggio-condominio-pagare-posto/3167.html

Pillole di condominio – La bacheca: cuore del condominio

La bacheca è il cuore del condominio ma attenzione al contenuto

La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca.

Questa teca di vetro, posta usualmente nell’androne del palazzo in un luogo bene visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio.

La decisione di istallare la bacheca spetta all’assemblea o, se previsto, dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore.

Una volta istallata, poi, è compito dell’amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione.

Anche se la bacheca condominiale è di norma gestita dall’amministratore, il suo utilizzo è libero e quindi consentito a ciascun condomino.

L’importante è che lo scopo attenga a interessi comuni (si pensi all’invito a non fumare nell’ascensore o a non lasciare gli escrementi di animali in cortile).

La bacheca, dunque, deve servire da organo di comunicazione di tutti i dati salienti della vita condominiale e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.

In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l’altro – entra in contatto con il condominio.

La privacy, tuttavia, impone il rispetto di alcune regole per quanto riguarda gli avvisi in bacheca condominiale.

La diffusione dei dati personali dei condomini può integrare un reato in capo all’amministratore o del responsabile dell’affissione.

Questo non perché non sia consentito, ai condomini stessi, conoscere le vicende della gestione comune (ad esempio, i nomi dei morosi) ma per via del fatto che terzi estranei (si pensi agli ospiti di uno dei condomini) potrebbero accedere nei locali comuni e venire a conoscenza di informazioni riservate.

Alcune pronunce della giurisprudenza consentono di farsi un’idea di cosa è consentito fare e cosa invece è vietato per quanto attiene agli avvisi in bacheca condominiale.

Comunicazioni pagamenti bollette condominiali in bacheca

La bacheca condominiale può contenere un generico avviso a regolarizzare le quote ordinarie o straordinarie, ma non può indicare i nomi di chi è in ritardo con i pagamenti.

È vero: ogni condomino ha il diritto di sapere i nomi dei morosi, essendo cointeressato alla gestione del bilancio comune. Ma queste informazioni non possono filtrare all’esterno, così come succederebbe se tali dati fossero affissi in un luogo accessibile a terzi quali potrebbero essere l’androne o le scale.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, l‘affissione nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra un’inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo all’obbligo di risarcire i danni in capo alla vittima.

Azioni giudiziarie e vertenze in bacheca condominiale

La bacheca condominiale non può contenere notizie in merito alle cause e alle vertenze legali in corso nei confronti dei condomini. Allo stesso modo, non è possibile informare pubblicamente di una querela sporta dall’amministratore nel caso in cui siano evidenti i dati del reo. Anche in questi casi, si tratterebbe di una illecita violazione della privacy.

Avvisi assemblea condominiale sulla bacheca condominiale

Come la giurisprudenza ha più volte evidenziato, l’amministratore non può comunicare la data per la riunione condominiale affiggendo l’avviso in bacheca. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente avvenire in uno dei modi indicati dal Codice che consentono la prova del ricevimento ossia raccomandata, Pec, fax o consegna a mano dell’avviso.

Avvisi nei confronti di un condomino

La bacheca può contenere avvisi a rispettare il regolamento o le norme di legge, ma non può indicare il nominativo del trasgressore. Si pensi, ad esempio, a un condomino che puntualmente parcheggia l’auto in modo da non consentire il passaggio ad altri: l’amministratore ben potrebbe riprendere il comportamento, invitando a desistere da ulteriori condotte illecite, ma non potrebbe indicare né la targa dell’auto, né altri elementi da cui si possa evincere l’identità del colpevole (ad esempio, sarebbe illegittima una formula di questo tipo «Si invita il condomino del terzo piano a parcheggiare l’auto in corrispondenza delle linee disegnate sull’asfalto»).