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PILLOLE DI CONDOMINIO: PARCHEGGIO IN CONDOMINIO

È possibile assegnare a un condomino un posto auto in più nel parcheggio del condominio?

Gli spazi comuni nei condomini non sempre sono sufficienti per consentire a tutti di parcheggiare le proprie automobili.
Ciò può creare problemi di convivenza tra i condomini, poiché ognuno ha il diritto di utilizzare le aree comuni destinate al parcheggio.

La Corte di Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 14019/2023, si è occupata del problema della condivisione degli spazi condominiali da utilizzare per parcheggiare le auto dei condomini.
Secondo la legge (art. 1102 del c.c.), ogni comproprietario può liberamente utilizzare gli spazi comuni destinati al parcheggio, a patto che non sia modificata la loro destinazione d’uso.

Però, cosa succede se lo spazio condominiale non è sufficiente per parcheggiare le autovetture di tutti i condomini?
E, soprattutto, se il cortile del condominio ha spazi in più inutilizzati, è possibile il loro uso da parte di uno solo dei condomini per il parcheggio della seconda automobile?

Secondo la Cassazione, è il condominio che decide, di volta in volta, le modalità di utilizzo degli spazi comuni attraverso il regolamento condominiale.

È necessaria l’unanimità o la maggioranza nella votazione?

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, fa un po’ di chiarezza sulla questione.
In particolare, se lo spazio condominiale è insufficiente per tutte le autovetture, secondo la Corte i condomini possono stabilire attraverso regolamento diverse modalità di utilizzo dell’area comune in base a turni, ad esempio a cadenza mensile o di quindici giorni.

In tal caso, per la votazione del regolamento condominiale basta la sola maggioranza di tutti i partecipanti al condominio, non occorrendo la loro unanimità.
Ciò in quanto nel regolamento è semplicemente regolato l’uso della parte in comune da parte di tutti, e non il suo affidamento esclusivo ad uno solo dei condomini.

Invece, se il regolamento condominiale prevede la possibilità di destinare una parte dello spazio comune ad uno solo dei condomini, secondo la Cassazione deve essere approvato all’unanimità.
Infatti, in questo secondo caso, il regolamento concederebbe l’uso esclusivo dell’area a uno solo dei condomini, togliendo la possibilità agli altri di utilizzare il medesimo spazio.

Sempre nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha affermato che è possibile attribuire a un solo condomino l’eventuale posto auto in più nel cortile condominiale, anche a pagamento.Infatti, se previsto dal regolamento condominiale, secondo la giurisprudenza più recente è possibile predisporre posti auto in più a pagamento nel cortile condominiale, ovviamente se c’è spazio in più da utilizzare.

 

Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/parcheggio-condominio-pagare-posto/3167.html

Pillole di condominio: il fotovoltaico

Fotovoltaico in condominio

Oggi sono molte le famiglie italiane che hanno deciso di ricorrere ai pannelli solari fotovoltaici per produrre energia da fonti rinnovabili, ma per chi non vive in una casa singola, come funziona?

Il fotovoltaico è una soluzione ottima anche per chi vive in condominio e può essere installato sul lastrico solare, ma anche su altre parti comuni, come facciate o balaustre.

Da alcuni anni, grazie alla riforma dei condomini, l’impianto può essere sia centralizzato, quindi a servizio dell’intero edificio, che individuale e soddisfare quindi i bisogni di una singola famiglia.

Il costo dell’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio può essere ammortizzato grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta, che permette di risparmiare sulle bollette, e alle detrazioni fiscali di cui è possibile beneficiare.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili in condominio

Se si decide di installare un impianto individuale, i benefici sono gli stessi di cui si può godere con un impianto in una casa singola e l’assemblea non può vietare l’installazione.

Essa può solo imporre eventuali modifiche o indicazioni per l’esecuzione dell’intervento, nel caso in cui quest’ultimo comporti rischi di qualche tipo per la stabilità, la sicurezza o decoro dell’edificio.

Nel caso in cui l’impianto sia condominiale, invece, la riforma del condominio ha introdotto una maggioranza alleggerita, che prevede la maggioranza dei presenti in assemblea, che però deve corrispondere ad almeno un terzo dei millesimi.

Con un impianto condominiale condiviso è possibile sfruttare al meglio l’energia con un autoconsumo istantaneo anche per utilizzi comuni.

Molto probabilmente l’impianto non sarà in grado di soddisfare i fabbisogni di tutti i condomini, ma potrà garantire un notevole risparmio sulle utenze comuni, come per il funzionamento degli ascensori o dell’illuminazione comune.