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PILLOLE DI CONDOMINIO – LE INFILTRAZIONI

Quando il costruttore paga i danni?

Se l’infiltrazione d’acqua nelle parti comuni dell’edificio è dovuta all’imperfetto lavoro di costruzione dello stabile, si può chiedere il risarcimento danni al costruttore?

Se, nei 10 anni dalla realizzazione dell’edificio, compaiono infiltrazioni d’acqua nelle parti comuni del condominio e queste sono dovute a difetti di costruzione dello stabile, il costruttore è responsabile? Si può chiedere il risarcimento dei danni?Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (con sentenza n. 1022 del 2022) ha dato un’interessante risposta.

Nel caso concreto, un condominio (nella persona del proprio amministratore) agiva in giudizio contro la società costruttrice dell’edificio, chiedendo il risarcimento dei danni per difetti di costruzione dell’immobile.

Peraltro, il condominio chiedeva di acquisire il fascicolo del giudizio cautelare di a.t.p. (accertamento tecnico preventivo) ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c..

Infatti, nel giudizio cautelare di a.t.p., il consulente tecnico d’ufficio (nominato dal giudice) presentava perizia in cui evidenziava i difetti di costruzione dello stabile.
In particolare, il pavimento del vialetto comune (con funzione di rampa di accesso al parcheggio vicino al condominio) aveva irregolarità a causa di piastrelle scollate ed infossate; inoltre, c’erano tracce di umidità in una parete e nel muro di cinta dell’edificio, adiacenti al vialetto.

La società costruttrice, invece, affermava che l’edificio non presentava vizi di costruzione.
Oltre a ciò, la società sosteneva che il condominio non era legittimato ad agire in giudizio e che, per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., erano intervenute la decadenza e la prescrizione.

Esaminiamo ora la decisione del Tribunale.

In primo luogo, il giudice afferma la legittimazione attiva del condominio ad agire in giudizio.

Per il Tribunale, infatti, il giudizio riguarda vizi di costruzione relativi ad aree dello stabile che rientrano tra le “parti comuni” dell’edificio.

Seguendo la Cassazione (Cass. Civ., Sent. n. 2436 del 2018), il Tribunale ritiene di essere nell’ipotesi di cui all’art. 1130, comma 1 n. 4 c.c.: l’amministratore, anche senza previa delibera dell’assemblea condominiale, può compiere atti conservativi relativi alle parti comuni del fabbricato.

Peraltro, nella vicenda, il condominio ha agito in giudizio in presenza di delibera assembleare.

Poi, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno, il Tribunale ha dato ragione al condominio, riconoscendo la responsabilità della società costruttrice per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 c.c.: i danni riscontrati, secondo il giudice, sono relativi a problemi collegati alla non buona esecuzione di alcune lavorazioni.

In particolare, il giudice ha qualificato i vizi di fabbricazione come gravi difetti di costruzione che, incidendo fortemente su efficienza e durata delle parti comuni, vanno a condizionare anche la loro funzionalità.
E, come stabilito dalla Cassazione (Cass. Civ., ord. n. 27315 del 2017), questi vizi di costruzione, “gravi difetti di costruzione”, danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1169 c.c. poiché essi possono consistere anche in un’alterazione del condominio (o di parte di esso) che, incidendo sulla struttura e funzionalità complessiva dell’edificio, compromette in modo apprezzabile il suo godimento.

Da questo deriva la natura di responsabilità extracontrattuale del costruttore dell’edificio.

Infine, riguardo al termine di denuncia dei vizi di costruzione e alla decadenza dell’azione, il Tribunale, seguendo la Cassazione (ord. n. 777 del 2020), ha affermato che tale termine decorre dal giorno in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva sia della gravità dei difetti, sia dell’imprecisa esecuzione dei lavori.

Pertanto, nel caso concreto, il condominio ha agito tempestivamente (in tempo): infatti, il condominio ha avuto piena consapevolezza dei gravi difetti di costruzione solo con il deposito della perizia in sede di a.t.p.

 

https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/infiltrazioni-condominio-quando-costruttore-paga-danni/3183.html

PILLOLE DI CONDOMINIO: ORTO CONDOMINIALE

COSA OCCORRE SAPERE?

Posto che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il giardino condominiale è un’area comune, tutti ne possono fare uso ma a patto che vengano rispettati determinati limiti, fra cui:

  1. evitare di mutare la destinazione del bene;
  2. non impedire agli altri condomini di farne uso
  3. non deturparne l’estetica

Occorre, altresì, prestare attenzione al regolamento di condominio e alle normative locali.

Questi, infatti, possono contenere uteriori prescrizioni al riguardo.

Pillole di condominio: Cena sul terrazzo di proprietà

 

LA RISPOSTA È: SÌ

In generale è possibile svolgere ogni attività nell’appartamento e nelle sue pertinenze, trattandosi di area di esclusiva proprietà.

Tuttavia occorre rispettare le leggi vigenti e le regole di comportamento vigenti all’interno dell’ambiente condominiale, fra cui quelle previste dal regolamento condominiale (es. rispetto delle ore di riposo).

Pillole di condominio – L’amministratore accede alle proprietà private

L’amministratore ha diritto di accedere alle proprietà esclusive quando ciò sia necessario per la tutela delle parti comuni.

Capita spesso, infatti, che l’amministratore, da solo o con tecnici, abbia la necessità di effettuare dei sopralluoghi per risolvere problematiche legate alla gestione delle parti comuni.

Di fronte a tale richiesta, il condòmino è obbligato a collaborare, facendolo entrare nella propria abitazione, anche se questo indubbiamente può creare dei disagi.

Tuttavia, in tali casi i proprietari non possono sottrarsi dal prestare la propria collaborazione per la risoluzione della questione che riguarda le parti comuni.

In caso contrario, il legale rappresentante del condominio può ottenere tutela in sede giudiziaria così come disposto dall’art. 843 del Codice Civile.

Questa disposizione impone al proprietario di consentire l’accesso alle unità immobiliari in proprietà esclusiva al fine della manutenzione di beni o servizi comuni.

L’accesso deve essere consentito all’ amministratore, quale legale rappresentante del condominio, e ai tecnici o al personale dal medesimo incaricato.

Aspetto centrale per determinare in quali casi il singolo condomino sia obbligato a dare il proprio assenso all’accesso di terzi al proprio appartamento è sicuramente quello del carattere necessario dell’adempimento ai fini della manutenzione del bene comune.

Fonte: https://www.condominioweb.com/accesso-dellamministratore-alle-proprieta-private.18666

Pillole di condominio – L’articolo 1102 c.c.

Decidere di avviare azioni legali nei confronti di un altro condomino che ha apportato una modifica alle parti comuni non è sempre la scelta più giusta.

Bisogna prima effettuare un’attenta valutazione dei costi e dei rischi al fine di proseguire con maggior cognizione.

Discrezionalità del magistrato

Le norme condominiali sono soggette all’interpretazione dei giuristi e un principio affermato dal codice civile può essere letto in modi totalmente differenti.

Tale discrezionalità emerge ancora di più quando affrontiamo tematiche quali la “violazione del decoro architettonico” o quando il giudicante si trova di fronte a soluzioni architettoniche peculiari le quali rendono indubbiamente più difficile la ripartizione di una spesa.

Ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c.

L’articolo 1102 c.c. prevede la possibilità per ogni condomino di utilizzare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Ritengo che nel corso degli ultimi quindici anni le maglie dell’art. 1102 c.c. si siano allargate fino a ritenere lecite modifiche che prima non erano considerate tali.

Ad esempio, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il singolo condominio possa:

-apporre una canna fumaria sulla facciata,

-trasformare una finestra in porta finestra,

-realizzare una piccola terrazza a tasca,

-realizzare un’apertura sulla pubblica via (…).

Ovviamente tali opere sono soggette a tutti i vincoli previsti dalla legge (1120 c.c. e 1102 c.c.) e ogni caso è oggetto di valutazione specifica.