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Pillole di condominio: Addobbi in condominio

 

COSA FARE?

Essendo l’androne una parte comune del condominio, la collocazione di abbobbi e abbellimenti temporanei è decisa dalla maggioranza dei condomini.

Per la ripartizione delle spese eventuali occorre fare riferimento all’art. 1123 c.c. 

In generale, addobbare le parti comuni è attività soggetta a limiti derivanti da plurime fonti:

  • regolamento contrattuale
  • regolamento condominiale
  • art. 1120, c.4, c.c.
  • normative di sicurezza
  • buon senso

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Pillole di condominio – L’incendio di Milano: la gestione della sicurezza antincendio

Dopo l’incendio del 29 agosto scorso, che ha distrutto un edificio condominiale a Milano, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha dichiarato all’Ansa che: «L’innesco del rogo è da accertare ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell’edificio, il rivestimento esterno dell’edificio».

L’evento conduce quindi a riflessioni quanto mai attuali rispetto alle normative in tema di alla sicurezza antincendio delle facciate condominiali, anche alla luce del fatto che i lavori per il cappotto, agevolati dal superbonus, sono stati già approvati in un gran numero di edifici o sono in via di approvazione.

Le previsioni del Dl Rilancio
L’articolo 119, alla lettera a, prevede, che il superbonus opera anche per la realizzazione di: «a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. …».

Ma cosa è il cappotto e con quali materiali è utilizzato? Per migliorare l’efficienza energetica di un edificio si avvolge lo stesso in un rivestimento isolante proprio allo stesso modo in cui d’inverno indossiamo un cappotto. I pannelli più utilizzati sono di origine naturale, come quelli in fibra di legno o vetro, sughero e lana di roccia.

L’edificio a Milano era rivestito con pannelli di polistirene espanso, ampiamente utilizzati in edilizia come soluzione ottimale per l’isolamento termico degli edifici: sono leggeri e atossici, in inverno trattengono di più il calore all’interno della casa e in estate permettono di mantenere più a lungo il fresco. L’isolamento termico a cappotto in EPS riduce i movimenti interstrutturali degli edifici, contrastando la formazione di crepe.

Inoltre, il polistirene protegge la muratura dagli agenti atmosferici riducendo così anche il ricorso alla manutenzione straordinaria delle pareti. Non è un materiale ignifugo l’Eps, ma leggiamo sui siti specializzati che un pannello in EPS inizia ad ammorbidirsi ed a diventare viscoso quando si raggiungono i 100°C.

La normativa antincendio

Come proteggersi dunque? La realizzazione del cappotto termico alla facciata è condizionata dalle previsioni contenute nel Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, avente ad oggetto la gestione della sicurezza antincendio, classificata in quattro livelli di prestazione (LP) differenziati per tipo di edificio, a seconda della rispettiva altezza. La normativa ha effetto sia per gli edifici di nuova costruzione, sia gli interventi sull’esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivo principale quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio (il che implica una valutazione preliminare del rischio incendi), di fiamme o fumi caldi sia internamente all’edificio in senso verticale ed orizzontale, sia dall’esterno verso l’interno e viceversa.

Un’altra prescrizione prevista dalla normativa è proprio quella di evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Il rinvio di sei mesi degli adempimenti causa Covid

Va rammentato, tuttavia, che l’entrata in vigore del decreto ministeriale è stata, in parte, sospesa per le opere da realizzare negli edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri (cioè quelli facenti capo ai LP1 e LP2 come l’edificio distrutto dalle fiamme a Milano), in ordine a taluni tipi di intervento.

L’articolo 63 bis del Decreto legge 14 agosto 2020, numero 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, numero 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» ha infatti stabilito che: «è rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 30 del 5 febbraio 2019».

Sul piano più generale rispetto la materia della prevenzione incendi negli edifici condominiali, l’articolo 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020, numero 27, ha stabilito che: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il problema, per l’amministratore della «Torre Moro», sarà quanto meno quello di avere in ordine almeno il certificato prevenzione incendi e di aver verificato i corretti adempimenti della manutenzione degli impianti antinceendio.

Ma tutto questo sarà sicuramente oggetto di perizie e controperizie, perché la probabilità che le assicurazioni si tirino indietro adducendo la «colpa grave» negli adempimenti è tutt’altro che remoto, dato un primo bilancio sulla base delle notizie e degli enormi importi da risarcire.

 

Fonte:  https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/